mercoledì 23 luglio 2008

NUOVA COSTITUZIONE (2)

Continua l'aggiornamento della Costituzione.


Art. 11.
L'Italia approva la guerra solo quando è definita missione di pace, quindi come strumento di assoggettamento della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.


Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Può essere utilizzata come zerbino dei vostri ingressi, come copertina per il vostro cucciolo di animale oppure come scendiletto.



PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI


Art. 13.
La libertà personale è inviolabile solo per alcuni. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, di intercettazione, di allusione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per i cittadini che non rientrano nella seguente categoria: famiglia Berlusconi e amici/parenti/affini.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà, se si appartiene alla categoria sopraccitata, il soggetto può avere anche un premio (tipo vacanza ad Hammamet).
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Se si fa parte della categoria sopraccitata, la carcerazione (anche preventiva) è assolutamente vietata.

Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, nemmeno se si hanno le prove di associazione a delinquere di qualsiasi natura.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali, che tutelano particolari soggetti (Lui e i suoi discepoli in primis).


Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.


Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni esistenti in Padania: per cui l’origine dal settore meridionale determina aspre limitazioni di spostamenti. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche, ma solo da ragioni territoriali.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.


Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e, all’occorrenza, muniti di armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, è richiesto preavviso, se la riunione tende a minare i consensi di Lui e i suoi discepoli.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per qualsiasi futile motivo, soprattutto se organizzate da i seguenti soggetti: Antonio Di Pietro, Beppe Grillo, Marco Travaglio, Michele Santoro (detti anche i 4 dell’Apocalisse).


Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini anche vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono approvate le associazioni segrete, le logge massoniche e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.


Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti diversi dal culto cattolico.


Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.


Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione solo all’interno delle proprie mura domestiche.
La stampa deve essere soggetta ad autorizzazioni e censure politiche ed economiche.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili, a meno che non si rientri nella categoria citata all’articolo 13.
In alcuni casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano tenuti gelosamente nascosti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon Silvio. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

1 commento:

nerosubianco ha detto...

GENIALE!!!!!
: )
mALEDETTAMENTE VERA, MA GENIALE...