sabato 26 luglio 2008

LA NUOVA COSTITUZIONE (3)

Questa è la terza puntata della Nuova Costituzione Italiana.

Penso che adesso rallenterò un pò l'aggiornamento, l'estate e il caldo rendono il lavoro abbastanza faticoso.

Spero che i mostri politici sappiano aspettare....




Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per ricevere la carica di Ministro.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, questo non vuol dire però che il giudizio venga emesso in questa vita.
La difesa di Silvio è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono negati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (tanto a loro non serve difendersi).
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione di soli alcuni errori giudiziari.
Art. 25.
Può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, solo chi riveste un’alta carica dello Stato.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Se si appartiene ai poteri forti dello Stato, la legge può essere modificata ed adattata alla nuova situazione.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, e in alcuni casi particolari, nemmeno dopo la condanna definitiva (per legge chi è imputato deve sedere al Parlamento).
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, eccetto per i comunisti e i sobillatori politici (vedi i quattro dell’Apocalisse).
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e ai cittadini, che pagano in prima persona degli errori dei loro rappresentanti.

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