martedì 22 luglio 2008

LA NUOVA COSTITUZIONE ITALIANA

Stamattina pensavo........

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C'era qualcosa che mi frullava nella mente, ma non capivo cosa...........


Finalmente ci sono arrivata!

Ieri ho scritto un post un pò pesante. Devo dire che ne sono molto pentita. Io sto qui tranquilla, esco con gli amici, sto con i miei cari, vado al mare e non penso minimamente alla dura vita che fanno i mostri politicanti.

Allora il senso di colpa mi ha generato una forte confusione...così ho iniziato a pensare cosa potevo fare per rendermi utile.................

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TROVATO!

Siamo nel 2008. La Costituzione Italiana è entrata in vigore nel 1948...ben 60 anni fa. Quindi ho pensato che va aggiornata. Ma i nostri politici sono così impegnati. Per questo ho deciso di dargli una mano. Adatterò i vari articoli al 2008. Così non si può dire che l'Italia è un paese statico, stagnante...lo metterò al passo con i tempi moderni.

Inizio con i primi 10 articoli.

Spero, per il bene del mio Paese, che riuscirò a modificarli tutti...magari qualcuno lo posso pure eliminare del tutto...tanto questi articoli hanno 60 anni, ormai sono vecchi, antichi...



PRINCIPI FONDAMENTALI


Art. 1.

L'Italia è una Repubblica dittatoriale, fondata sul lavoro precario.

La sovranità appartiene a Lui (al massimo ai suoi discepoli), che la esercita nelle forme e nei limiti dei suoi bisogni personali.


Art. 2.

La Repubblica riconosce e viola i diritti inviolabili dell'uomo comune, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.


Art. 3.
Alcuni cittadini hanno pari dignità sociale e sono simili ma non uguali davanti alla legge, tenendo conto della distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica evidenziare gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, mantendola di fatto una categoria pura da coinvolgimenti esterni.


Art. 4.

La Repubblica riconosce ad alcuni cittadini raccomandati il diritto al lavoro e distrugge le condizioni che rendano effettivo questo diritto per tutti gli altri.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della casta.


Art. 5.

La Repubblica, una e trina, riconosce e sfrutta le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio abbandono amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.


Art. 6.

La Repubblica sopprime con apposite norme le minoranze linguistiche (eccetto quelle padane, che sono le migliori).


Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, dipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (che ricordiamo essere stati fatti grazie al grande Benito). Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.


Art. 8.

Alcune confessioni religiose sono libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi segretamente secondo i propri statuti.

I loro rapporti con lo Stato sono inesistenti, nel senso che se li beccano, smettono di esistere.


Art. 9.

La Repubblica rimanda lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica ad un futuro prossimo.

E' possibile mettere all'asta il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.


Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si confronta continuamente con le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, e ogni volta ne esce sempre più distante.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (questa rimane invariata, tanto c'è la legge che cambia).

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge, solo se amico di Lui e i suoi discepoli.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici, al massimo lo lapidiamo pubblicamente in Italia.



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